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Normativa

In questa sezione, Investor-Relations.it offre ai professionisti che si occupano della produzione e della diffusione di informazione finanziaria alcuni riferimenti normativi e i testi inerenti le principali comunicazioni e raccomandazioni delle autorità di vigilanza, volte a migliorare la qualità e la trasparenza dell'informativa societaria.

Comunicazione Consob n. DME/1039328 del 18-5-2001 diffusione di dati previsionali e profit warning  

La Commissione ha inviato ai soggetti interessati una comunicazione sulle modalità di diffusione al pubblico dei dati previsionali e degli obiettivi quantitativi delle società emittenti. La fair disclosure ha la sua principale fonte normativa nell'art. 114 del Testo Unico della Finanza ed è stata di recente oggetto di una comunicazione sulle modalità di diffusione di studi e statistiche concernenti emittenti strumenti finanziari (vedi "Consob Informa" n. 19/2001). Essa è disciplinata anche dal regolamento emittenti (del. 11971/99) che prevede, tra l'altro, specifiche cautele per evitare che possano prodursi asimmetrie informative sull'andamento atteso della gestione delle società.

L'art. 68 del regolamento stabilisce che gli emittenti strumenti finanziari, qualora decidano di fornire al pubblico informazioni circa le previsioni sui futuri andamenti e/o sugli obiettivi, sono tenuti a effettuare la relativa comunicazione secondo le modalità stabilite dall'art. 66 (diffusione al pubblico dell'informazione "senza indugio" mediante comunicato alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa). Sempre in base all'articolo 68 "gli emittenti stessi verificano la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi ed informano senza indugio il pubblico, con le stesse modalità, di ogni loro rilevante scostamento".

Con riferimento a tale disciplina la comunicazione ora diramata dalla Consob segnala che le previsioni e gli obiettivi possono con il tempo divenire irrealistici o non raggiungibili e manifestare possibilità di scostamenti, di segno positivo o negativo, con i risultati derivanti dalle situazioni contabili o con nuove previsioni. Di tali circostanze il pubblico deve essere necessariamente messo al corrente, poiché altrimenti notizie rilevanti resterebbero nell'esclusiva disponibilità dell'emittente e la generalità degli investitori non avrebbe la possibilità di valutare informazioni corrette.

Una completa e tempestiva informazione sui dati previsionali assume particolare rilievo anche in relazione alle stime, elaborate dagli analisti, relative all'andamento della gestione delle società quotate. Il giudizio complessivo che ne deriva, noto come consensus estimate, è di norma sintetizzato e diffuso al pubblico dagli organi di informazione.

In tal contesto, la comunicazione segnala che, nonostante il mercato dimostri di reagire in modo significativo sia alla pubblicazione di studi e statistiche elaborati da emittenti e intermediari, sia alla diffusione di dati prospettici da parte degli emittenti, poco frequenti sono gli annunci al pubblico formulati dagli emittenti aventi ad oggetto commenti e precisazioni sugli scostamenti rispetto alle previsioni e ai dati in precedenza pubblicati (c.d. profit warning).

Pertanto, in relazione all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 68 del regolamento emittenti, la Commissione ha ritenuto opportuno precisare che il rispetto del principio della correttezza nell'elaborazione dei comunicati impone agli emittenti di specificare in modo chiaro, al momento della pubblicazione dei dati prospettici, se si tratta di vere e proprie previsioni ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale. Viene inoltre precisato che per "dati previsionali e obiettivi quantitativi diffusi", in relazione ai quali occorre verificare gli scostamenti rispetto all'andamento effettivo della gestione, si devono intendere i dati resi pubblici sia attraverso le modalità indicate dall'art. 66 del regolamento emittenti, sia in adempimento di altre previsioni contenute nel d.lgs. n. 58/98 e nei relativi regolamenti di attuazione (come ad es., prospetti informativi e/o di quotazione). Quanto all'accertamento degli scostamenti, questo deve essere effettuato con riferimento non soltanto ai risultati che si evidenziano al momento della formale approvazione delle verifiche periodiche (trimestrali, semestrali, bilancio), ma anche in occasione di successive previsioni che aggiornano le stime precedenti, e le informazioni da rendere pubbliche devono in ogni caso indicare le ragioni degli scostamenti.  

Con specifico riferimento ai profit warning sul consensus estimate, la Commissione ha raccomandato di monitorare il consensus di mercato anche attraverso la valutazione delle analisi finanziarie pubblicate, di esaminare eventuali scostamenti significativi fra risultati attesi dal mercato e risultati attesi dalla società, e di individuarne le ragioni; inoltre, fermi gli obblighi di comunicazione al pubblico di cui all'art. 114 del Testo Unico della finanza, si è raccomandato alle società di invitare gli analisti a riconsiderare le proprie aspettative attraverso la diffusione di profit warning elaborati sulla base delle previsioni aggiornate.

La Commissione ritiene, infine, auspicabile che la materia formi oggetto di autodisciplina da parte delle società emittenti.

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