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In
questa sezione,
Investor-Relations.it offre ai
professionisti che si occupano
della produzione e della
diffusione di informazione
finanziaria alcuni riferimenti
normativi e i testi inerenti le
principali comunicazioni e
raccomandazioni delle autorità di
vigilanza, volte a migliorare la
qualità e la trasparenza dell'informativa
societaria.
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Comunicazione Consob n. DME/1039328
del 18-5-2001
diffusione di dati previsionali e profit
warning
La
Commissione ha inviato ai soggetti
interessati una comunicazione sulle
modalità di diffusione al pubblico dei
dati previsionali e degli obiettivi
quantitativi delle società emittenti. La fair
disclosure ha la sua principale fonte
normativa nell'art. 114 del Testo Unico
della Finanza ed è stata di recente
oggetto di una comunicazione sulle modalità
di diffusione di studi e statistiche
concernenti emittenti strumenti finanziari
(vedi "Consob Informa" n.
19/2001). Essa è disciplinata anche dal
regolamento emittenti (del. 11971/99) che
prevede, tra l'altro, specifiche cautele
per evitare che possano prodursi
asimmetrie informative sull'andamento
atteso della gestione delle società.
L'art.
68 del regolamento stabilisce che gli
emittenti strumenti finanziari, qualora
decidano di fornire al pubblico
informazioni circa le previsioni sui
futuri andamenti e/o sugli obiettivi, sono
tenuti a effettuare la relativa
comunicazione secondo le modalità
stabilite dall'art. 66 (diffusione al
pubblico dell'informazione "senza
indugio" mediante comunicato alla
società di gestione del mercato e ad
almeno due agenzie di stampa). Sempre in
base all'articolo 68 "gli
emittenti stessi verificano la coerenza
dell'andamento effettivo della gestione
con i dati previsionali e gli obiettivi
quantitativi diffusi ed informano senza
indugio il pubblico, con le stesse modalità,
di ogni loro rilevante scostamento".
Con
riferimento a tale disciplina la
comunicazione ora diramata dalla Consob
segnala che le previsioni e gli obiettivi
possono con il tempo divenire irrealistici
o non raggiungibili e manifestare
possibilità di scostamenti, di segno
positivo o negativo, con i risultati
derivanti dalle situazioni contabili o con
nuove previsioni. Di tali circostanze il
pubblico deve essere necessariamente messo
al corrente, poiché altrimenti notizie
rilevanti resterebbero nell'esclusiva
disponibilità dell'emittente e la
generalità degli investitori non avrebbe
la possibilità di valutare informazioni
corrette.
Una
completa e tempestiva informazione sui
dati previsionali assume particolare
rilievo anche in relazione alle stime,
elaborate dagli analisti, relative
all'andamento della gestione delle società
quotate. Il giudizio complessivo che ne
deriva, noto come consensus
estimate, è di norma sintetizzato e
diffuso al pubblico dagli organi di
informazione.
In
tal contesto, la comunicazione segnala
che, nonostante il mercato dimostri di
reagire in modo significativo sia alla
pubblicazione di studi e statistiche
elaborati da emittenti e intermediari, sia
alla diffusione di dati prospettici da
parte degli emittenti, poco frequenti sono
gli annunci al pubblico formulati dagli
emittenti aventi ad oggetto commenti e
precisazioni sugli scostamenti rispetto
alle previsioni e ai dati in precedenza
pubblicati (c.d. profit
warning).
Pertanto,
in relazione all'adempimento degli
obblighi previsti dall'art. 68 del
regolamento emittenti, la Commissione ha
ritenuto opportuno precisare che il
rispetto del principio della correttezza
nell'elaborazione dei comunicati impone
agli emittenti di specificare in modo
chiaro, al momento della pubblicazione dei
dati prospettici, se si tratta di vere e
proprie previsioni ovvero di obiettivi
strategici stabiliti nell'ambito della
programmazione aziendale. Viene inoltre
precisato che per "dati
previsionali e obiettivi quantitativi
diffusi", in relazione ai quali
occorre verificare gli scostamenti
rispetto all'andamento effettivo della
gestione, si devono intendere i dati resi
pubblici sia attraverso le modalità
indicate dall'art. 66 del regolamento
emittenti, sia in adempimento di altre
previsioni contenute nel d.lgs. n. 58/98 e
nei relativi regolamenti di attuazione
(come ad es., prospetti informativi e/o di
quotazione). Quanto all'accertamento degli
scostamenti, questo deve essere effettuato
con riferimento non soltanto ai risultati
che si evidenziano al momento della
formale approvazione delle verifiche
periodiche (trimestrali, semestrali,
bilancio), ma anche in occasione di
successive previsioni che aggiornano le
stime precedenti, e le informazioni da
rendere pubbliche devono in ogni caso
indicare le ragioni degli scostamenti.
Con
specifico riferimento ai profit
warning sul consensus
estimate, la Commissione ha
raccomandato di monitorare il consensus
di mercato anche attraverso la valutazione
delle analisi finanziarie pubblicate, di
esaminare eventuali scostamenti
significativi fra risultati attesi dal
mercato e risultati attesi dalla società,
e di individuarne le ragioni; inoltre,
fermi gli obblighi di comunicazione al
pubblico di cui all'art. 114 del Testo
Unico della finanza, si è raccomandato
alle società di invitare gli analisti a
riconsiderare le proprie aspettative
attraverso la diffusione di profit
warning elaborati sulla base delle
previsioni aggiornate.
La
Commissione ritiene, infine, auspicabile
che la materia formi oggetto di
autodisciplina da parte delle società
emittenti.
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