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In
questa sezione,
Investor-Relations.it offre ai
professionisti che si occupano
della produzione e della
diffusione di informazione
finanziaria alcuni riferimenti
normativi e i testi inerenti le
principali comunicazioni e
raccomandazioni delle autorità di
vigilanza, volte a migliorare la
qualità e la trasparenza dell'informativa
societaria.
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Bozza di comunicazione su
"Modalità di diffusione di
Studi e Statistiche concernenti emittenti strumenti finanziari" (febbraio
2001)
Nell'economia
dei processi di elaborazione e diffusione delle informazioni attinenti gli
emittenti quotati, gli studi effettuati dagli analisti rappresentano un
elemento positivo destinato ad integrare e ad arricchire il processo di
disclosure generato dall'informazione continua sulle notizie price sensitive.
Il
principio della "fair disclosure"stabilito dall'art.114 del
TUF, che
esclude la possibilità di una diffusione selettiva delle informazioni price
sensitive nell'ambito delle relazioni tra società emittenti e analisti
finanziari e investitori istituzionali (1), trova infatti un'efficace
realizzazione attraverso l'analisi specialistica delle informazioni e la sua
diffusione al pubblico.
In
tale quadro, gli studi rivestono un ruolo crescente nel determinare le scelte
di investimento, assumendo essi stessi (non solo per i loro contenuti ma anche
per il mero fatto di essere prodotti) il ruolo di "notizia
rilevante".
Per
realizzare efficacemente tale funzione è necessario che la realizzazione
degli studi risponda a criteri di correttezza comportamentale che assicurino
la loro completezza, indipendenza e chiarezza.
Una
particolare importanza assumono i problemi che possono sorgere quando chi li
diffonde ha un proprio specifico interesse riguardo all'oggetto dello studio.
Criticità possono manifestarsi soprattutto quando i soggetti che diffondono
gli studi appartengono a gruppi finanziari polifunzionali, nel cui ambito si
effettuano attività e si prestano servizi i cui interessi possono influenzare
la correttezza comportamentale dell'attività di realizzazione e diffusione di
studi.
Un'efficace
azione volta ad alleviare possibili distorsioni richiede una complementarità
tra intervento normativo e autoregolamentazione dei soggetti.
La
Commissione ha attuato una modifica dell'attuale art.69 del Regolamento n.
11971 del 14-05-1999 che si limita alla definizione di alcune condizioni
minime di correttezza, con riferimento in particolare alla trasparenza
sull'esistenza e sull'estensione dei predetti specifici interessi e ai tempi
di diffusione al pubblico degli studi prodotti inizialmente per i propri
clienti o soci. In particolare, nella lettera c) del comma 1, è stato
previsto che l'avvertenza nella quale è indicato che chi diffonde gli studi
può avere un proprio specifico interesse con riguardo agli emittenti, agli
strumenti finanziari e alle operazioni oggetto dell'analisi, debba indicare
altresì le ragioni e l'estensione di tali interessi. Inoltre nel comma 2, il
termine per la diffusione al pubblico tramite il deposito presso la società
di gestione del mercato degli studi prodotti inizialmente per i propri clienti
o soci è stato ridotto da 15 a 5 giorni.
La
scelta di limitare le modifiche regolamentari risponde ad una duplice
esigenza. Da un lato, l'esigenza di definire un quadro regolamentare che non
crei distorsioni nell'industria della produzione di studi, considerato che
l'ambito di applicazione definito dall'art. 114, comma 5, del TUF comprende
solo gli emittenti quotati, gli intermediari autorizzati e i soggetti legati
da rapporti di controllo con essi e che comunque l'enforcement sui soggetti
esteri appare difficoltosa.
Dall'altro,
l'esigenza di lasciare aperto l'ambito dell'approfondimento e dell'estensione
delle regole di comportamento alle iniziative di autoregolamentazione che i
soggetti del mercato saranno in grado di intraprendere.
*****
1.
A tale riguardo la Commissione ritiene opportuno precisare i criteri per
l'individuazione degli specifici interessi di cui si devono indicare le
ragioni e l'estensione, con particolare riferimento agli studi e alle
statistiche che, per il loro contenuto analitico, contengono elementi
sufficienti per fondare decisioni di investimento.
Nell'indicare
le ragioni e l'estensione degli specifici interessi dei soggetti che
diffondono studi e statistiche (di seguito studi), previste dalla lettera c)
del comma 1 dell'art.69, si deve tener conto di tutte le situazioni che, in
ragione della loro natura o della loro rilevanza, sono suscettibili, in
astratto, di influenzare la correttezza comportamentale dell'attività di
realizzazione e diffusione di studi.
A
titolo meramente esemplificativo, si indicano le principali situazioni,
riguardanti il soggetto che diffonde lo studio (e i soggetti legati da
rapporti di controllo con esso), da un lato, e l'emittente (e i soggetti
legati da rapporti di controllo con esso), dall'altro, che si ritiene
opportuno siano valutate al fine di adempiere a quanto stabilito nella citata
lettera c):
la
presenza di legami di controllo o di partecipazione rilevante, sia diretti sia
indiretti;
-
la
partecipazione agli organi sociali;
-
la
prestazione di servizi di finanza aziendale (ad esempio consulenza,
partecipazione a consorzi per il collocamento di titoli o per altre
operazioni straordinarie, specialist, sponsor, ecc) alla data di diffusione
dello studio e nei tre anni precedenti;
-
l'esistenza
di obblighi di diffusione dello studio derivanti da disposizioni contrattuali
(ad esempio previsti dal ruolo di sponsor);
-
l'emissione
di strumenti finanziari collegati ai titoli dell'emittente;
-
l'esistenza
di rapporti di credito;- l'esistenza di posizioni (direzionali) aperte,
detenute sui titoli dell'emittente, ovvero su strumenti finanziari collegati
agli stessi (covered warrants, options, obbligazioni strutturare, ecc.).
*****
2.
La Commissione ritiene inoltre opportuno presentare alcune raccomandazioni al
fine di fornire ai soggetti interessati criteri utili perché sia assicurata
la completezza, l'indipendenza e la chiarezza degli studi.
Trasparenza
sulle fonti
Si raccomanda che negli studi siano evidenziati gli elementi che hanno
contribuito alla formazione del giudizio indicando, in relazione ai dati
utilizzati, la fonte, l'occasione in cui sono stati ottenuti e la data a cui
si riferiscono. Si raccomanda inoltre di indicare quali elementi dello studio
rappresentano opinioni espresse dall'analista.
Indipendenza
e correttezza degli analisti
Si raccomanda che i soggetti che diffondono studi adottino procedure interne
idonee a garantire l'indipendenza degli analisti e che prescrivano loro
adeguate regole comportamentali. Si raccomanda di indicare i nomi degli autori
degli studi, insieme all'eventuale appartenenza ad associazioni di categoria.
Trasparenza su modalità e
tempistica di diffusione degli studi
Si raccomanda che la diffusione degli studi avvenga secondo modalità e tempi
omogenei e tendenzialmente costanti. Si raccomanda che le modalità e i tempi
di diffusione siano tali da limitare la loro influenza sul processo di
formazione dei prezzi e che siano chiaramente descritti in un'apposita
avvertenza indicando:
a)
il canale utilizzato;
b)
il momento di inizio della diffusione;
c)
il numero e la tipologia dei soggetti destinatari.
Trasparenza
sulla serie di giudizi espressi
Si raccomanda che negli studi siano riportati i giudizi precedentemente
espressi sui titoli dell'emittente, relativi ad un congruo periodo di tempo,
indicando il motivo che ha portato ad una loro eventuale revisione. Si
raccomanda inoltre che sia data notizia, attraverso adeguate modalità di
diffusione, della decisione di interrompere la copertura sugli strumenti
finanziari oggetto di precedenti studi.
________
1.
La Consob, con le raccomandazioni n. RM/97008479 e n. RM/98090373, ha ribadito
il principio che nel corso degli incontri con gli analisti finanziari si eviti
che "l'informazione diffusa in tali occasioni alteri sostanzialmente e
radicalmente la parità informativa tra i diversi operatori".
Art. 69
(Studi
e statistiche)
1.
Gli emittenti strumenti finanziari, gli intermediari autorizzati ed i
soggetti in rapporto di controllo con essi possono diffondere al pubblico
studi o statistiche concernenti emittenti strumenti finanziari a condizione
che questi:
a)
siano trasmessi alla Consob entro il giorno in cui sono diffusi al
pubblico;
b)
siano depositati, nello stesso termine, presso la società di gestione
del mercato che li mette a disposizione del pubblico;
c)
riportino, con evidenza grafica, un'avvertenza nella quale sia indicato
che l'elaborato è stato redatto daun soggetto che chi li diffonde può avere
un proprio specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti
finanziari e alle operazioni oggetto di analisi, indicandone le ragioni e
l'estensione.
2.
Qualora gli studi o le statistiche siano destinati ai soli soci dell'emittente
o delle società in rapporto di controllo con l'emittente o ai soli clienti
dell'intermediario autorizzato o delle società in rapporto di controllo con
esso, il deposito previsto dal comma 1, lett. b) è effettuato entro cinque
giorni da quello di inizio della diffusione.
Eventuali
osservazioni possono essere inviate, entro il 23 febbraio 2001, a: Consob -
Divisione Mercati/Ufficio Informazione
Mercati
- telefax 02/72420347
Fonte:
Consob
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