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In
questa sezione,
Investor-Relations.it offre ai
professionisti che si occupano
della produzione e della
diffusione di informazione
finanziaria alcuni riferimenti
normativi e i testi inerenti le
principali comunicazioni e
raccomandazioni delle autorità di
vigilanza, volte a migliorare la
qualità e la trasparenza dell'informativa
societaria.
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Comunicazione Consob n. DME/1000796 del 4-1-2001
inviata
alla Borsa Italiana s.p.a., alla Banca d'Italia, al Ministero del tesoro
del bilancio e della programmazione economica, all'Abi, all'Assosim,
all'Assonime, all'Unionsim, all'Assogestioni, all'Assofiduciaria, al
Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio .
Oggetto: Utilizzo
di siti Internet per la diffusione di informazioni da parte di società
emittenti strumenti finanziari quotati
Negli
ultimi tempi si è registrata una rapida crescita del numero di
emittenti strumenti finanziari quotati che utilizzano la rete di
comunicazione Internet, come mezzo di diffusione di informazioni agli
azionisti. All'interno dei propri siti web molte delle predette società,
oltre a fornire informazioni sulla propria storia e sulle diverse aree
aziendali, hanno sviluppato una o più sezioni dedicate alla
comunicazione finanziaria.
Pur
riconoscendo che l'utilizzo di Internet contribuisce a migliorare
l'omogeneità di diffusione delle informazioni tra il pubblico, è da
ritenere, per altro verso, che la circolazione in tale ambito di notizie
non aggiornate, incomplete o imprecise è potenzialmente in grado di
trarre in inganno gli investitori, risultando idonea ad alterare il
regolare funzionamento del mercato.
Al fine
di garantire una corretta informazione degli investitori si raccomanda,
pertanto, agli emittenti che utilizzano Internet di osservare le
seguenti indicazioni:
1.
riportare i dati e le notizie nelle pagine web secondo adeguati
criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione
che caratterizza la comunicazione finanziaria agli investitori,
evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;
2.
indicare in chiaro, in ciascuna pagina web, la data e l'ora di
aggiornamento dei dati;
3.
assicurare, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella
italiana per la pubblicazione di talune notizie, che il contenuto sia
il medesimo nelle due versioni, evidenziando, in caso contrario, le
eventuali differenze;
4.
diffondere, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in
cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori
contenuti nell'informazione pubblicata sul sito;
5.
citare sempre la fonte dell'informazione in occasione della
pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;
6. dare
notizia, nei comunicati previsti dalla normativa applicabile, della
eventuale pubblicazione sui siti web dei documenti, inerenti agli
eventi riportati nei predetti comunicati, che non siano stati messi a
disposizione del pubblico attraverso modalità di diffusione
alternative;
7.
indicare, in relazione ai documenti pubblicati sul sito, se si tratti
della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto,
esplicitando comunque le modalità per il reperimento dei documenti in
formato originale;
8.
effettuare eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di
correttezza e neutralità e in modo tale da consentire all'utente di
rendersi conto agevolmente in quale altro sito si è posizionato;
9.
consentire una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso
in cui la gestione delle pagine è effettuata da terzi, di
condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e
notizie da parte degli investitori.
Nell'evidenziare
che le informazioni inerenti agli emittenti possono essere divulgate
mediante Internet solo a condizione che siano preventivamente rispettati
gli obblighi di comunicazione previsti dalla vigente normativa, si
raccomanda, infine, alle società che utilizzino siti web di:
a)
mettere a disposizione del pubblico tramite Internet i documenti
preferibilmente in versione integrale, ovvero assicurare che
l'eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del
documento originale;
b)
pubblicare, attraverso gli stessi siti, la documentazione relativa al
bilancio di esercizio, alla relazione sull'andamento della gestione
del primo semestre e alla relazione trimestrale.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
Fonte:
Consob
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